Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
Determine Dirigente Ufficio Avvocatura ( già Area Affari Giuridici e Contrattuali – Ufficio Legale) Anno 2024 Anno 2023 Anno 2022 Anno 2021 […]
:: Determine Segretario Generale Anno 2024 Anno 2023 Anno 2022 Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 Ordine di servizio n. 61 del 28.12.2017 Istituzione di una Commissione Interna di verifica sull’evento mortale che ha colpito il lavoratore del porto di Salerno Beniamino Tafuri, per valutare eventuali risvolti e misure di implementazione sui […]