Ente

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Fanno parte del sistema portuale campano i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.


L’Autorità di Sistema Portuale è un organismo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa. Ha funzioni finanziarie, di bilancio e amministrative.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è l’ente di governo del territorio portuale. Fanno parte del sistema portuale campano i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell’Autorità di Sistema Portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro.
Il conto consuntivo delle Autorità di Sistema Portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato. Il rendiconto della gestione finanziaria dell’Autorità di Sistema Portuale è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

Il principale strumento di programmazione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale è il Piano Operativo Triennale.

Secondo il Decreto Legislativo n. 169 – Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita’ portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182) – l’Autorità di Sistema Portuale è investita dei seguenti compiti:

  1. indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale, nonché delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l’utilizzazione dei fondi all’uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione ;
  3. affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169 – Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita’ portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da questo sito maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi