Accesso civico
Accesso civico
L’esercizio dell’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
In forza di delibera n. 102 del 03/04/2019 l’Avvocatura dell’AdSP è anche Ufficio Unico per l’Accesso Civico.
Il contenuto delle istanze
L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti e informazioni e dati, per i quali sussistono obblighi di pubblicazione nel caso in cui questa sia stata omessa.
L’istanza di accesso civico semplice contiene le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono.
Le istanze non necessitano di una specifica motivazione, ma non devono essere generiche: esse devono indicare i dati richiesti, ovvero consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione a cui è richiesto l’accesso. L’ente non è tenuto a procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, non ha l’obbligo di rielaborare i dati, ma è tenuta a reperire le informazioni e i dati in suo possesso anche se i archivi distinti e male organizzati.
Le istanze devono inoltre essere conformi ai moduli allegati al PTPCT, liberamente scaricabili dalla sotto-sezione “Altri contenuti-accesso civico” della sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.
Non sono ammissibili richieste il cui oggetto sia troppo vago o manifestamente irragionevole oppure quelle meramente esplorative volte a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
Nell’accesso civico “semplice” l’istante ha diritto di ricevere informazioni che la P.A. avrebbe dovuto pubblicare.
Modalità di trasmissione dell’istanza
L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dall’art. 65 del d.lgs. 82/2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD). L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l’ufficio del protocollo generale; laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto all’ufficio del protocollo, essa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, che va inserita nel fascicolo.
Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico semplice (ALLEGATO 5) essa deve essere indirizzata almeno all’Ente e all’RPCT, che provvederà a smistarla all’Ufficio detentore dei dati e responsabile della pubblicazione ed all’Avvocatura- Ufficio Unico per l’Accesso Civico.
Se trasmessa a mezzo PEC dovrà essere indirizzata alla seguente pec istituzionale:
protocollogenerale@cert.porto.na.it
e per conoscenza a :
Ove venga presentata direttamente ad uffici dell’AdSP una istanza di accesso civico a documenti, dati o informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la pubblicazione ed all’Avvocatura Ufficio Unico per l’accesso civico e per conoscenza all’Ente. Analogamente trasmetterà agli stessi soggetti anche il riscontro che darà all’istante, qualora non abbia necessità del supporto dell’Ufficio Unico per l’accesso civico.
Al fine di consentire il rispetto dei termini perentori per la conclusione del procedimento, l’ufficio del protocollo trasmette immediatamente tutte le istanze di accesso civico all’ufficio competente e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione.
Le istanze ed i riscontri sono trasmesse per conoscenza al RPCT per le attività di monitoraggio.
L’istruttoria delle istanze di accesso civico
I Dirigenti sono responsabili del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” in conformità alle disposizioni del decreto trasparenza e delle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione e adempiono ai propri doveri secondo le disposizioni organizzative contenute nell’apposita sezione del Piano triennale della prevenzione e della corruzione.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, avvalendosi del personale dell’Avvocatura-Ufficio Unico Accesso Civico e/o del proprio personale di supporto, esaminata l’istanza di accesso civico e verificatane la fondatezza, sia in relazione alla tipologia di documenti, dati e informazioni richieste sia in relazione al mancato assolvimento dell’obbligo di pubblicazione:
- nel caso in cui la domanda non sia fondata e/o nel caso in cui i documenti siano già pubblicati sul sito istituzionale dell’AdSP, ne dà comunicazione al richiedente E all’Ufficio detentore dei dati, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale;
- in caso diverso, entro 5 giorni dall’acquisizione dell’istanza al protocollo, la trasmette al dirigente di cui al capoverso 1 per l’immediato adempimento all’obbligo di pubblicazione. Il dirigente responsabile della mancata pubblicazione, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione dell’istanza da parte del RPCT, cura la pubblicazione del documento e ne dà immediata comunicazione al R.P.C.T e comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale nei termini e tempi sopra indicati direttamente o avvalendosi dell’Ufficio Unico per l’Accesso Civico.
L’Ufficio Unico per l’accesso civico dell’Avvocatura provvede ad aggiornare il Registro degli accessi civici.
Il Responsabile per la prevenzione e della trasparenza ha l’obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza al titolare del potere disciplinare dell’AdSP (Segretario Generale) ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico-gestionale dell’amministrazione ai fini dell’attivazione dei procedimenti di rispettiva competenza in tema di responsabilità, anche disciplinare.
In caso di inerzia da parte del RPCT o di diniego da parte dello stesso il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Segretario generale), che conclude il procedimento entro i termini di cui all’art. 2, co. 9 ter della L. 241/90.
A fronte dell’inerzia di entrambi i soggetti sopra richiamati, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al TAR.
RESPONSABILI E INDIRIZZI
Il responsabile della trasparenza dell’Autorità è:
Il titolare del potere sostitutivo dell’Autorità è:
Accesso civico “generalizzato”
L’esercizio dell’accesso civico “generalizzato” non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
In forza di delibera n. 70 del 02/03/2018 l’Avvocatura dell’AdSP è anche Ufficio Unico per l’Accesso Civico
Il contenuto delle istanze
L’Accesso civico “generalizzato” è relativo al diritto di chiunque di accedere a dati e a documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
L’istanza di accesso civico “generalizzato” contiene le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono.
Mentre nell’accesso civico “semplice” l’istante ha diritto di ricevere informazioni che la P.A. avrebbe dovuto pubblicare, nell’ipotesi di accesso civico “generalizzato” l’istante ha il diritto di scegliere quali informazioni specifiche richiedere.
Le istanze non necessitano di una specifica motivazione, ma non devono essere generiche: esse devono indicare i dati richiesti, ovvero consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione a cui è richiesto l’accesso. L’ente non è tenuto a procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, non ha l’obbligo di rielaborare i dati, ma è tenuta a reperire le informazioni e i dati in suo possesso anche se i archivi distinti e male organizzati.
Le istanze devono inoltre essere conformi ai moduli allegati al PTPCT, liberamente scaricabili dalla sotto-sezione “Altri contenuti-accesso civico” della sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.
Non sono ammissibili richieste il cui oggetto sia troppo vago o manifestamente irragionevole oppure quelle meramente esplorative volte a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
Modalità di trasmissione dell’istanza
L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dall’art. 65 del d.lgs. 82/2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD). L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l’ufficio del protocollo generale; laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto all’ufficio del protocollo, essa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, che va inserita nel fascicolo.
Nel caso di accesso civico “generalizzato” (ALLEGATO 6 AL PTPCT), l’istanza va indirizzata all’Ente, all’ufficio che detiene i dati le informazioni o i documenti oggetto di accesso ed all’Avvocatura-Ufficio Unico per l’Accesso Civico, nonché per conoscenza al RPCT. Se trasmessa a mezzo PEC dovrà essere indirizzata alla seguente pec istituzionale:
protocollogenerale@cert.porto.na.it
Ove venga presentata direttamente ad uffici dell’AdSP una istanza di accesso civico a documenti, dati o informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la pubblicazione ed all’Avvocatura Ufficio Unico per l’accesso civico e per conoscenza all’Ente. Analogamente trasmetterà agli stessi soggetti anche il riscontro che darà all’istante, qualora non abbia necessità del supporto dell’Ufficio Unico per l’accesso civico.
Al fine di consentire il rispetto dei termini perentori per la conclusione del procedimento, l’ufficio del protocollo trasmette immediatamente tutte le istanze di accesso civico all’ufficio competente e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione.
Le istanze ed i riscontri sono trasmesse per conoscenza al RPCT per le attività di monitoraggio
Istruttoria delle istanze di accesso civico generalizzato
Il Responsabile del procedimento di accesso generalizzato è il dirigente della struttura competente alla formazione e/o detenzione dei documenti, dati o informazioni oggetto della richiesta di accesso, il quale può affidare ad altro dipendente, previamente individuato, l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità. Il Responsabile del procedimento per i propri adempimenti si coordina e/o può chiedere il supporto all’Ufficio Unico per l’accesso civico presso l’Avvocatura.
I Dirigenti ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza controllano ed assicurano la regolare attuazione dell’accesso sulla base di quanto stabilito dalla legge, dalle linee guida dell’Autorità Nazionale anticorruzione e dal presente capitolo.
Soggetti controinteressati
Il responsabile del procedimento di cui al punto 6.5.5, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi (ALLEGATO 8 AL PTPCT), mediante invio di copia dell’istanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.
I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:
protezione dei dati personali, in conformità al decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni;
libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato, ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione e dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’Amministrazione (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, dipendenti, componenti di altri organismi).
Nel caso di individuazione di soggetti controinteressati, nel provvedimento conclusivo, nell’ipotesi in cui il controinteressato non abbia presentato opposizione nei termini di legge, si deve dare atto dell’avvenuta ricezione della comunicazione di cui al capoverso 1.
La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, di cui al punto 6.1, lettera c), cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al decreto trasparenza.
Termini del procedimento
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.
Il termine resta sospeso nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento dell’istanza, l’ufficio competente di cui al presente capitolo provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, l’AdSP è tenuta a darne comunicazione anche a quest’ultimo. In tal caso, al provvedimento di accoglimento dell’istanza non sono allegati i documenti, dati o informazioni richieste, che potranno essere trasmesse al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione di accoglimento da parte del controinteressato.
Il responsabile del procedimento può richiedere la collaborazione dell’Ufficio Unico per l’accesso civico dell’Avvocatura, del DPO, notiziandone il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per la valutazione di richieste di accesso civico generalizzato, in presenza di opposizione da parte di eventuali controinteressati, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra i vari uffici. L’Ufficio Unico per l’Accesso civico e/o il DPO rilasciano un motivato parere sulla fondatezza dell’istanza e dell’opposizione, tenendo conto per quanto di rispettiva competenza, degli indirizzi interpretativi delle Autorità competenti, dei precedenti giurisprudenziali e delle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione.
I provvedimenti di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso civico debbono essere adeguatamente motivati da parte del responsabile del procedimento, con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza. Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto dell’insussistenza di uno o più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l’opposizione del controinteressato.
L’istruttoria di ciascuna istanza di accesso civico deve avere il contenuto minimo di cui alla scheda allegata al presente capitolo (ALLEGATO 8 del PTPCT), fermo restando che in caso di assenza di controinteressati ovvero di mancata presentazione di opposizione da parte di eventuali controinteressati individuati la motivazione di accoglimento può essere resa in forma semplificata.
Il diritto di accesso civico “generalizzato£ si esercita mediante visione ed estrazione di copia cartacea del documento oppure mediante trasmissione in formato elettronico.
L’accesso è gratuito e può essere chiesto solo il rimborso dei costi documentati per riproduzione su supporti materiali.
Eccezioni, esclusioni e limiti al diritto di accesso
Ai fini della corretta applicazione delle eccezioni assolute all’accesso generalizzato stabilite dalla Legge, nonché delle valutazioni a supporto della sussistenza e/o esclusione dei limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo elencati ai commi 1 e 2 dell’articolo 5-bis del decreto trasparenza, il responsabile del procedimento opera il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla libertà di informazione e la tutela degli altri interessi pubblici e privati considerati dall’ordinamento, sulla base delle indicazioni operative contenute nelle linee guida adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 6, dell’art. 5- bis del decreto trasparenza.
Nelle more della revisione del regolamento sull’accesso documentale e dell’armonizzazione con la disciplina dell’accesso civico di cui al decreto trasparenza, le esclusioni previste dall’art. 4 del “Regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi” approvato con delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli n. 538 del 3.10.2008 ai fini dell’accesso documentale si applicano anche all’accesso civico generalizzato.
In presenza di un diniego di accesso documentale motivato con esigenze di riservatezza pubblica o privata, esso deve essere tenuto presente nell’istruttoria di una istanza di accesso generalizzato che riguardi i medesimi documenti o dati o informazioni e sia contestuale a quella dell’accesso di cui alla legge 241/90, indipendentemente dalla coincidenza dei soggetti richiedenti.
Richiesta di riesame
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza richiede un parere al DPO dell’Ente ovvero in casi di particolare complessità al Garante per la protezione dei dati personali. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento di riesame rimane sospeso dalla data di richiesta del parere al Garante.
Impugnazioni
In presenza di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di diniego, limitazione e/o differimento, il responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla notifica predispone una dettagliata relazione e la trasmette all’Ufficio Legale per la costituzione e resistenza in giudizio.
Il legale incaricato può acquisire, ove lo ritenga necessario, una valutazione della fattispecie da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ove quest’ultimo non si sia pronunciato.
Recapiti telefonici e posta elettronica istituzionale
Presidenza (081 2283 403)
Segreteria Generale (081 2283 406/408)
Area Tecnica (081 2283 222)
Area Affari Giuridici e Contrattuali (081 2283 269)
Area Amministrativa e Contabile (081 2283 262)
Area Istituzionale (081 2283 311)
Mail Certificate:
Segreteria Generale: segreteriegenerale@cert.porto.na.it
Protocollo Generale: protocollogenerale@cert.porto.na.it
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