Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne
I passeggeri, compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne godono degli stessi diritti ovunque all’interno dell’Unione europea (UE). Questi diritti, compresi quelli di informazione e di compensazione in caso di ritardo o annullamento, integrano diritti simili a quelli di cui godono i passeggeri che viaggiano in aereo, treno e autobus.
ATTO
Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
SINTESI
I passeggeri, compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne godono degli stessi diritti ovunque all’interno dell’Unione europea (UE). Questi diritti, compresi quelli di informazione e di compensazione in caso di ritardo o annullamento, integrano diritti simili a quelli di cui godono i passeggeri che viaggiano in aereo, treno e autobus.
CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
Stabilisce i diritti di tutti i passeggeri, compresi quelli con disabilità e a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne nell’UE.
PUNTI CHIAVE
Questi diritti si applicano ai passeggeri che viaggiano nell’UE su grandi traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi e canali.
Essi includono:
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rimborso o trasporto alternativo in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;
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assistenza adeguata ad esempio pasti, bevande e, se necessario, sistemazione per un massimo di tre notti in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;
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compensazione di importi compresi tra il 25 % e il 50 % del prezzo del biglietto in situazioni di ritardo all’arrivo o cancellazione del viaggio;
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trattamento e assistenza specifica non discriminatori e gratuiti per persone con disabilità e a mobilità ridotta sia nei terminali portuali che a bordo delle navi, nonché compensazione economica per la perdita o il danneggiamento delle attrezzature per la mobilità;
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informazioni adeguate sulle modalità di viaggio per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni generali sui loro diritti nei terminali e a bordo delle navi;
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introduzione di un meccanismo per il trattamento dei reclami da parte di vettori e operatori dei terminali;
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istituzione di organi nazionali indipendenti incaricati di far rispettare i diritti sanciti dal regolamento compresa, laddove appropriato, l’applicazione di sanzioni.
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Dal 31 dicembre 2012 si applica il regolamento n. 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di perdite o danni a seguito di un incidente.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
A decorrere dal 18 dicembre 2012.
CONTESTO
Sito web della Commissione europea sui diritti dei passeggeri – trasporto marittimo
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (UE) n. 1177/2010 |
6.1.2011 |
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ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24-46)